Ultim’ora: In data odierna il TAR del Lazio con sentenza pronunciata nel ricorso 4819 del 2012 ha obbligato le Amministrazioni competenti (AAMS, MEF, MIPAAF e ASSI) a provvedere relativamente all’adozione dei provveddimenti afferenti l’applicazione e lo stanziamento delle somme di cui alla CL 185/2009, così come convertito in legge, entro 30 giorni.
In buona sostanza, entro il termine stabilito dal Giudice Amministrativo le suddette amministrazioni dovranno far pervenire le somme previste dalla Legge o quantomeno predisporre i provvedimenti affinché tali trasferimenti di denaro possano avvenire nel più breve tempo possibile. Per completezza di informazione è giusto dire che la predetta sentenza potrebbe essere oggetto di appello da parte delle stesse Amministrazioni al Consiglio di Stato. Decorsi i termini dell’appello, qualora le Amministrazioni non provvedessero, il Giudice Amministrativo ha già individuato in Sentenza come Commissario Ad Acta il Ragionierie Generale dello Stato che all’occorrenza sostituendosi alle Amministrazioni predette, provvederà in loro vece.
Siamo felici, grazie all’Avvocato Mattii e Stefano Lupis è stato possibile ciò, si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno per gli operatori dell’ippica italiana, ma ci preme comunque sottolineare come con 100 milioni in più non si cambia l’ippica ma si alimenta l’agonia, perché fondamentale è cercare di far cambiare rotta al settore, con delle riforme fondamentali alla rinascita dell’ippica.
Di seguito il testo definitivo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 31 e 117 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 4819 del 2012, proposto da:
In buona sostanza, entro il termine stabilito dal Giudice Amministrativo le suddette amministrazioni dovranno far pervenire le somme previste dalla Legge o quantomeno predisporre i provvedimenti affinché tali trasferimenti di denaro possano avvenire nel più breve tempo possibile. Per completezza di informazione è giusto dire che la predetta sentenza potrebbe essere oggetto di appello da parte delle stesse Amministrazioni al Consiglio di Stato. Decorsi i termini dell’appello, qualora le Amministrazioni non provvedessero, il Giudice Amministrativo ha già individuato in Sentenza come Commissario Ad Acta il Ragionierie Generale dello Stato che all’occorrenza sostituendosi alle Amministrazioni predette, provvederà in loro vece.
Siamo felici, grazie all’Avvocato Mattii e Stefano Lupis è stato possibile ciò, si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno per gli operatori dell’ippica italiana, ma ci preme comunque sottolineare come con 100 milioni in più non si cambia l’ippica ma si alimenta l’agonia, perché fondamentale è cercare di far cambiare rotta al settore, con delle riforme fondamentali alla rinascita dell’ippica.
Di seguito il testo definitivo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 31 e 117 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 4819 del 2012, proposto da:
Di Meo Emilia, Scuderia Razza Dormello Olgiata di Soc Agricola Citai Spa, La Rosa Lorenzo, Di Meo Matteo, Cusimano Antonino, La Rosa Giovanni, Messineo Giuseppe, Messineo Luciano, Colombo Giancarlo, Messineo Luciano, Ciappa Simone, Gianguzza Francesco Paolo, Cangelosi Cosimo, Benfante Maria, Porzio Giuseppe, Di Meo Giancarlo, Porzio Antonino, Lo Giudice Vincenzo, Grasso Adolfo, D’Aluisi Salvatore, Puccio Francesco, Osti Leila, Bruni Sara, Mutti Stefano, Scolletta Eugenio, Cicala Emanuele, Marozzi Angelo, Mattii Marcello, Palomba Raffaele, Vastano Leonardo, Ciulla Fabrizio, Cangiano Giuseppe, Vecchione Roberto, Cheli Maurizio, De Cristofaro Mario, Battistini Giordano, Battistini Dario, Quarneti Daniele, Tomassini Duilio, Mallardo Giovanni, Bronte Giovanni, Palanca Giovanni, Angeletti Davide, Maisto Giuseppe Pietro, Sernicoli Mario, De Caro Giampaolo, Hippel Fabrizio, Di Nardo Ciro, Jovinela Niccolo’, Costantini Lorenzo, Gocciadoro Enrico, Esposito Massimo, Cepparulo Enrico, Gallucci Romeo, Vecchione Andrea Jr, Serra Vincenzo, Palomba Luigi, Gallucci Luigi, Basile Giovanni, Palmentieri Alessandro, De Filippo Claudio, Minopoli Mario, Minopoli Vincenzo, Minopoli Salvatore, Galasso Amedeo, Infimo Giuseppe, Palumbo Vincenzo, Bacio Terracino Gaetano, Luongo Antonio, D’Alessandro Giorgio, D’Alessandro Giorgio, D’Alessandro Raffaele, Ruocco Giuseppe, Romanelli Massimiliano, Torchia Massimo, Candi Angelo, Starita Fabio, Colella Giovanni, Mercalli Marco, Perugini Franco, Meniconi Pierguido, Garofalo Fabrizio, Bietolini Simone, Bietolini Ersilio, Agriformi Franco, Lodigiani Pietro, Passariello Vincenzo, Polito Enrico, Bozzi Marco, Berardelli Guido, Sulas Salvatore, Di Paolo Ottavio, Saggiomo Salvatore, Saggiomo Fabio, Recchiuti Lia, Screpanti Silvio, Menichetti Riccardo, Galli Franco, Riccardi Luigi, Cascio Antonino, Buttinelli Pietro, Massimi Mario, Angellotti Gaetano, Olivari Addeodato, Grassi Maurizio, Di Dio Giuseppe, Marchi Fabio, De Federicis Fiorello, Saia Onofrio, Magliari Francesco, Cassamelli Giovanni, Oppo Marco, Liberati Alberto, Grilli Umberto, Mini Giulia, Castelli Elisa, Turri Francesca, Borromeo Emilio, Turner Frank, Marchetti Ugo, Soc di Allevamento Grizzetti Galoppo di Enrico Mombelli e Bruno Grizzetti Srl, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Mattii, Domenico Pavoni e Stefano Lupis, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty, n. 28;
contro
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, AAMS – AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO e AGENZIA DELLE DOGANE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO-CONI, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ranieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Tre Orologi, n. 10/E;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
- FEDERAZIONE IPPODROMI D’ITALIA FEDERIPPODROMI, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Largajolli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicolò Tartaglia, n. 3;
- ASSOCIAZIONE UNIONE PROPRIETARI TROTTO (U.P.T.), ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO TROTTATORE (A.N.A.C.T.), UNIONE NAZIONALE PROPRIETARI CAVALLI PUROSANGUE (U.N.P.C.P.), UNIONE NAZIONALE ALLENATORI GALOPPO (U.N.A.G.) e ASSOCIAZIONE ALLENATORI GUIDATORI TROTTO (A.N.A.G.T.), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, tutte rappresentate e difese dall’avv. Francesco Gragnaniello e domiciliate presso la Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale in assenza di elezione nel Comune di Roma;
per la declaratoria
- dell’inadempimento, con silenzio, all’obbligo di procedere per dare attuazione per il 2012 alla l. 2/2009, art. 30 bis, 4° comma e quindi per far determinare e trasferire ad Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI (ex UNIRE) la “quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata … all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse”;
- nonché par dare attuazione per il 2012 al 5° comma dell’art. 30 bis e quindi per far trasferire ad ASSI lo 0,7 per cento del prelievo erariale unico, di quello del 1° comma dell’art. 30 bis;
- per l’accertamento dell’obbligo di provvedere nei termini esposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e di Coni – Comitato olimpico nazionale italiano e tutti gli atti di intervento spiegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 2503 del 12 luglio 2012;
Esaminata la documentazione depositata;
Visto gli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti hanno presentato dinanzi a questo Tribunale un ricorso recante due tipologie di domande, la prima ai sensi dell’art. 31 c.p.a. volta all’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione competente ad emanare un provvedimento la cui adozione è comunque dovuta, la seconda volta ad ottenere l’adozione di misure cautelare nei confronti di un provvedimento che ancora deve essere adottato, domande che, ad avviso di questo Collegio, non sono compatibili tra di loro, di talché con ordinanza n. 2503 del 12 luglio 2012 il Collegio ha provveduto a scinderle trattenendo quella proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a. disponendone il rinvio della trattazione non essendo ancora, all’epoca della prima camera di consiglio fissata, decorsi i termini di cui all’art. 87 c.p.a.;
Rilevato che la domanda superstite qui in scrutinio ha ad oggetto la contestazione dell’illegittimo silenzio serbato dalle Amministrazioni competenti in merito alla emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 30-bis, commi 4 e 5, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, a mente dei quali: “4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all’UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all’UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell’UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all’1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell’UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all’incremento del monte premi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente”;
Considerato che i ricorrenti (e gli interventori ad adiuvandum) lamentano che, nonostante il chiaro dettato normativo relativamente alle modalità di pubblico finanziamento del settore ippico, nessun provvedimento interministeriale è stato finora adottato in merito, tenuto conto del loro specifico interesse a che ciò avvenga quali operatori del settore e inevitabilmente coinvolti in modo diretto dalle decisioni finanziarie che alimentano il settore ippico;
Preso atto che la difesa erariale ha annunciato nella memoria di costituzione che “si è proceduto alla stesura di uno schema di decreto direttoriale su cui sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni concertanti e, da ultimo, quello del MIPAF” e che è “in corso di stesura il decreto a firma del Ministro dell’Economia di concerto con quello delle politiche agricole (…)”, circostanza che dimostra come le Amministrazioni competenti abbiano avviato le attività prodromi che volte all’adozione dei provvedimenti cui sono tenute per effetto di legge, ma anche che tali doverose procedure non sono state ad oggi completate;
Ritenuto che è fondato il ricorso proposto dovendosi quindi ordinare alle Amministrazioni indicate nelle disposizioni sopra riprodotte testualmente, vale a dire l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI (ex UNIRE) e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche nelle nuove forme soggettive acquisite per effetto di sopravvenute disposizioni di legge, di completare le procedure in corso e di adottare i provvedimenti imposti con le disposizioni più sopra riprodotte entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto che le procedure, a mente di quanto dichiara la difesa erariale, sono già in stato avanzato di lavoro;
Valutato opportuno indicare fin d’ora, nel caso in cui il termine sopra indicato dovesse spirare inutilmente, nel Ragioniere generale dello Stato, anche in virtù di delega ad un dirigente competente, il commissario ad acta cui è affidato il compito di completare le suddette procedure e di adottare i relativi provvedimenti in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni competenti, senza fissare al momento l’importo del compenso, da definirsi solo nel caso di effettiva nomina del commissario;
Stimato che, in ragione della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato dall’art. 26, comma1, c.p.a., le spese del presente giudizio debbono essere imputate sulle Amministrazioni resistenti nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre alla restituzione del contributo unificato, se versato, come da dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI (ex UNIRE) e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche nelle nuove forme soggettive acquisite per effetto di sopravvenute disposizioni di legge, di ottemperare a quanto loro imposto dall’art. 30-bis, commi 4 e 5, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, adottando i relativi provvedimenti entro il termine di 30 giorni (trenta), decorrente dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con nomina di commissario ad acta in caso di persistente inadempienza, nei termini e nei modi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI (ex UNIRE) e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche nelle nuove forme soggettive acquisite per effetto di sopravvenute disposizioni di legge, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, per come meglio indicati in epigrafe, nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
contro
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, AAMS – AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO e AGENZIA DELLE DOGANE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO-CONI, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ranieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Tre Orologi, n. 10/E;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
- FEDERAZIONE IPPODROMI D’ITALIA FEDERIPPODROMI, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Largajolli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicolò Tartaglia, n. 3;
- ASSOCIAZIONE UNIONE PROPRIETARI TROTTO (U.P.T.), ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO TROTTATORE (A.N.A.C.T.), UNIONE NAZIONALE PROPRIETARI CAVALLI PUROSANGUE (U.N.P.C.P.), UNIONE NAZIONALE ALLENATORI GALOPPO (U.N.A.G.) e ASSOCIAZIONE ALLENATORI GUIDATORI TROTTO (A.N.A.G.T.), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, tutte rappresentate e difese dall’avv. Francesco Gragnaniello e domiciliate presso la Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale in assenza di elezione nel Comune di Roma;
per la declaratoria
- dell’inadempimento, con silenzio, all’obbligo di procedere per dare attuazione per il 2012 alla l. 2/2009, art. 30 bis, 4° comma e quindi per far determinare e trasferire ad Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI (ex UNIRE) la “quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata … all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse”;
- nonché par dare attuazione per il 2012 al 5° comma dell’art. 30 bis e quindi per far trasferire ad ASSI lo 0,7 per cento del prelievo erariale unico, di quello del 1° comma dell’art. 30 bis;
- per l’accertamento dell’obbligo di provvedere nei termini esposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e di Coni – Comitato olimpico nazionale italiano e tutti gli atti di intervento spiegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 2503 del 12 luglio 2012;
Esaminata la documentazione depositata;
Visto gli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti hanno presentato dinanzi a questo Tribunale un ricorso recante due tipologie di domande, la prima ai sensi dell’art. 31 c.p.a. volta all’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione competente ad emanare un provvedimento la cui adozione è comunque dovuta, la seconda volta ad ottenere l’adozione di misure cautelare nei confronti di un provvedimento che ancora deve essere adottato, domande che, ad avviso di questo Collegio, non sono compatibili tra di loro, di talché con ordinanza n. 2503 del 12 luglio 2012 il Collegio ha provveduto a scinderle trattenendo quella proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a. disponendone il rinvio della trattazione non essendo ancora, all’epoca della prima camera di consiglio fissata, decorsi i termini di cui all’art. 87 c.p.a.;
Rilevato che la domanda superstite qui in scrutinio ha ad oggetto la contestazione dell’illegittimo silenzio serbato dalle Amministrazioni competenti in merito alla emanazione dei provvedimenti previsti dall’art. 30-bis, commi 4 e 5, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, a mente dei quali: “4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all’UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all’UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell’UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all’1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell’UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all’incremento del monte premi e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente”;
Considerato che i ricorrenti (e gli interventori ad adiuvandum) lamentano che, nonostante il chiaro dettato normativo relativamente alle modalità di pubblico finanziamento del settore ippico, nessun provvedimento interministeriale è stato finora adottato in merito, tenuto conto del loro specifico interesse a che ciò avvenga quali operatori del settore e inevitabilmente coinvolti in modo diretto dalle decisioni finanziarie che alimentano il settore ippico;
Preso atto che la difesa erariale ha annunciato nella memoria di costituzione che “si è proceduto alla stesura di uno schema di decreto direttoriale su cui sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni concertanti e, da ultimo, quello del MIPAF” e che è “in corso di stesura il decreto a firma del Ministro dell’Economia di concerto con quello delle politiche agricole (…)”, circostanza che dimostra come le Amministrazioni competenti abbiano avviato le attività prodromi che volte all’adozione dei provvedimenti cui sono tenute per effetto di legge, ma anche che tali doverose procedure non sono state ad oggi completate;
Ritenuto che è fondato il ricorso proposto dovendosi quindi ordinare alle Amministrazioni indicate nelle disposizioni sopra riprodotte testualmente, vale a dire l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI (ex UNIRE) e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche nelle nuove forme soggettive acquisite per effetto di sopravvenute disposizioni di legge, di completare le procedure in corso e di adottare i provvedimenti imposti con le disposizioni più sopra riprodotte entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto che le procedure, a mente di quanto dichiara la difesa erariale, sono già in stato avanzato di lavoro;
Valutato opportuno indicare fin d’ora, nel caso in cui il termine sopra indicato dovesse spirare inutilmente, nel Ragioniere generale dello Stato, anche in virtù di delega ad un dirigente competente, il commissario ad acta cui è affidato il compito di completare le suddette procedure e di adottare i relativi provvedimenti in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni competenti, senza fissare al momento l’importo del compenso, da definirsi solo nel caso di effettiva nomina del commissario;
Stimato che, in ragione della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato dall’art. 26, comma1, c.p.a., le spese del presente giudizio debbono essere imputate sulle Amministrazioni resistenti nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre alla restituzione del contributo unificato, se versato, come da dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI (ex UNIRE) e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche nelle nuove forme soggettive acquisite per effetto di sopravvenute disposizioni di legge, di ottemperare a quanto loro imposto dall’art. 30-bis, commi 4 e 5, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, adottando i relativi provvedimenti entro il termine di 30 giorni (trenta), decorrente dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con nomina di commissario ad acta in caso di persistente inadempienza, nei termini e nei modi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI (ex UNIRE) e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche nelle nuove forme soggettive acquisite per effetto di sopravvenute disposizioni di legge, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, per come meglio indicati in epigrafe, nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
PUBBLICATO DA GABRIELE CANDI A MARTEDÌ, DICEMBRE 04, 2012